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Legge Ordinaria n. 144 del 03/10/2014 G.U. n.244 del 20 ottobre 2014
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 (2541)
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Entrate 
 
  1.  Le  entrate  tributarie,  extratributarie,  per  alienazione  e
ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di  crediti,  nonche'
per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 2013
per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro
818.838.846.049,76. 
  2. I residui attivi delle  Amministrazioni  centrali  dello  Stato,
determinati   alla   chiusura    dell'esercizio    2012    in    euro
243.277.629.531,76,  non  hanno  subito  modifiche  nel  corso  della
gestione 2013. In attuazione dei commi 1 e 3 dell'articolo  23-quater
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha previsto  la
soppressione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e la
sua   incorporazione   nell'Agenzia   delle   dogane,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  con  decreto  dell'8  novembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre  2012,  ha
disposto, tra l'altro, il  trasferimento  delle  risorse  finanziarie
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato all'Agenzia delle
dogane,  mentre  i  residui   attivi,   determinati   alla   chiusura
dell'esercizio  finanziario  2012  in  euro  1.074.769.809,59,   sono
confluiti  per  euro  841.616.414,48  nello   stato   di   previsione
dell'entrata.  Pertanto,  al  1°  gennaio  2013,  i  residui   attivi
risultano essere pari ad euro 244.119.245.946,24. 
  3. I residui attivi al 31 dicembre 2013 ammontano  complessivamente
a euro 261.123.721.979,74, cosi' risultanti: 
    

   Somme versate  |  Somme rimaste  |  Somme rimaste  |   Totale
                  |    da versare   |  da riscuotere  
|---------------------------------------------------------------------
                             (in euro)
Accertamenti 
  
723.363.878.627,99
                   23.330.818.432,31
                                     72.144.148.989,46
                                                   818.838.846.049,76

Residui attivi dell'esercizio 2012

 25.148.144.684,28
                   16.010.058.286,11
                                    149.638.696.271,86
                                                   190.796.899.242,25
                   -----------------------------------
                           261.123.721.979,74
                   ===================================


    
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  23-quater  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135: 
                «Art. 23-quater 
                Incorporazione  dell'Amministrazione   autonoma   dei
          Monopoli  di  Stato  e  dell'Agenzia   del   territorio   e
          soppressione  dell'Agenzia  per  lo  sviluppo  del  settore
          ippico 
                1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e
          l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente,
          nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle  entrate  ai
          sensi del comma 2 a decorrere dal  1°  dicembre  2012  e  i
          relativi organi decadono, fatti salvi  gli  adempimenti  di
          cui al comma 4.  Entro  il  30  ottobre  2012  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze trasmette  una  relazione  al
          Parlamento. 
                2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1
          dalla normativa vigente continuano  ad  essere  esercitate,
          con le inerenti risorse umane, finanziarie  e  strumentali,
          compresi i relativi rapporti giuridici  attivi  e  passivi,
          anche processuali, senza che sia esperita alcuna  procedura
          di  liquidazione,  neppure   giudiziale,   rispettivamente,
          dall'Agenzia delle dogane, che assume la  denominazione  di
          "Agenzia delle dogane e  dei  monopoli",  e  dalla  Agenzia
          delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al  precedente
          periodo inerenti all'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli
          sono  escluse  dalle  modalita'  di  determinazione   delle
          dotazioni da  assegnare  alla  medesima  Agenzia  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266. 
                3.  Con  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il
          31  dicembre  2012,  sono  trasferite  le  risorse   umane,
          strumentali e finanziarie degli  enti  incorporati  e  sono
          adottate le misure eventualmente occorrenti  per  garantire
          la neutralita' finanziaria  per  il  bilancio  dello  Stato
          dell'operazione di incorporazione.  Fino  all'adozione  dei
          predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
          gia' in capo all'ente incorporato,  l'Agenzia  incorporante
          puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
          attivita' di ordinaria  amministrazione,  ivi  comprese  le
          operazioni di pagamento e riscossione a  valere  sui  conti
          correnti gia' intestati all'ente incorporato che  rimangono
          aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. 
                4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci  di  chiusura
          degli enti incorporati  sono  deliberati  dagli  organi  in
          carica alla data di cessazione dell'ente,  corredati  della
          relazione  redatta  dall'organo  interno  di  controllo  in
          carica alla data di  incorporazione  dell'ente  medesimo  e
          trasmessi per l'approvazione al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
          al comma  1  i  compensi,  indennita'  o  altri  emolumenti
          comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
          alla data di adozione della deliberazione  dei  bilanci  di
          chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni  dalla  data
          di incorporazione. I comitati  di  gestione  delle  Agenzie
          incorporanti   sono   rinnovati   entro   quindici   giorni
          decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine  di
          tenere conto del trasferimento di  funzioni  derivante  dal
          presente articolo. 
                5. A decorrere dal  1°  dicembre  2012  le  dotazioni
          organiche delle Agenzie incorporanti sono  provvisoriamente
          incrementate di un numero pari alle unita' di personale  di
          ruolo trasferite, in servizio presso gli enti  incorporati.
          Detto personale  e'  inquadrato  nei  ruoli  delle  Agenzie
          incorporanti.   I    dipendenti    trasferiti    mantengono
          l'inquadramento  previdenziale   di   provenienza   ed   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  dell'inquadramento;  nel  caso  in  cui   tale
          trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
          per  il  personale  dell'amministrazione  incorporante,  e'
          attribuito  per  la  differenza  un  assegno  ad   personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo conseguiti. 
                6. Per i  restanti  rapporti  di  lavoro  le  Agenzie
          incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
          alla naturale scadenza. 
                7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e  le
          funzioni  facenti  capo  agli  enti  incorporati   con   le
          articolazioni  amministrative   individuate   mediante   le
          ordinarie  misure  di  definizione  del  relativo   assetto
          organizzativo. Nell'ambito  di  dette  misure,  nei  limiti
          della dotazione organica della dirigenza di  prima  fascia,
          l'Agenzia   delle   entrate   istituisce   due   posti   di
          vicedirettore, di cui uno, anche in deroga  ai  contingenti
          previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
          n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento
          delle  funzioni   riconducibili   all'area   di   attivita'
          dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane  e  dei
          monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno,
          anche in deroga ai contingenti previsti  dall'articolo  19,
          comma 6, del decreto legislativo n. 165  del  2001,  per  i
          compiti  di  indirizzo  e  coordinamento   delle   funzioni
          riconducibili all'area  di  attivita'  dell'Amministrazione
          autonoma dei Monopoli di  Stato.  Per  lo  svolgimento  sul
          territorio dei compiti  gia'  devoluti  all'Amministrazione
          autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia  delle  dogane  e
          dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con
          la Guardia di finanza e con  l'Agenzia  delle  entrate.  Al
          fine di  garantire  la  continuita'  delle  attivita'  gia'
          facenti capo agli enti di cui al  presente  comma  fino  al
          perfezionamento del processo di riorganizzazione  indicato,
          l'attivita' facente  capo  ai  predetti  enti  continua  ad
          essere esercitata dalle  articolazioni  competenti,  con  i
          relativi titolari, presso le sedi e gli uffici gia'  a  tal
          fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti  o
          atti amministrativi ovvero contrattuali  fanno  riferimento
          all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione  autonoma
          dei   Monopoli   di   Stato    si    intendono    riferite,
          rispettivamente, all'Agenzia delle entrate  ed  all'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli. 
                8. Le risorse finanziarie  disponibili,  a  qualsiasi
          titolo, sui bilanci degli enti  incorporati  ai  sensi  del
          presente articolo sono  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato  e  sono  riassegnate,  a  far  data  dall'anno
          contabile 2013,  alle  Agenzie  incorporanti.  Al  fine  di
          garantire la continuita' nella  prosecuzione  dei  rapporti
          avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
          risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli   di   Stato,
          prosegue in capo alle equivalenti  strutture  degli  uffici
          incorporanti. 
                9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore  ippico-ASSI
          e' soppressa a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.   In
          relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i  decreti  di
          natura  non  regolamentare  sono  adottati,  nello   stesso
          termine di  cui  al  predetto  comma,  dal  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze. Con  i  medesimi
          decreti sono ripartite tra  il  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane  e
          dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa
          vigente, nonche' le relative risorse umane,  finanziarie  e
          strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici  attivi
          e passivi, senza  che  sia  esperita  alcuna  procedura  di
          liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
          dei predetti decreti,  per  garantire  la  continuita'  dei
          rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
          politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
          o piu' dirigenti per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
          ordinaria amministrazione, ivi comprese  le  operazioni  di
          pagamento e riscossione a valere sui  conti  correnti  gia'
          intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
          data  di   emanazione   dei   decreti   medesimi.   Trovano
          applicazione  i  commi  da  4   a   8,   intendendosi   per
          Amministrazione incorporante, ai fini del  presente  comma,
          anche il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali.  Con  apposito  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, da  adottare  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e' approvata  la  tabella  di  corrispondenza  per
          l'inquadramento del personale  trasferito.  Resta  comunque
          ferma,  nei  limiti  temporali   previsti   dalla   vigente
          normativa, la  validita'  delle  graduatorie  dei  concorsi
          pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono rideterminate le  dotazioni  organiche  del  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   con
          l'istituzione di un posto di dirigente  generale  di  prima
          fascia, in relazione alle  funzioni  ed  alla  quota  parte
          delle risorse trasferite ai sensi  del  terzo  periodo  del
          presente comma, ferma in  ogni  caso  l'assegnazione  delle
          residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli;  con  regolamento  emanato  ai
          sensi dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, e successive modificazioni, e'  rideterminato
          l'assetto   organizzativo   del   predetto   Ministero   in
          conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
          comma. 
                9-bis. Al fine di assicurare  il  controllo  pubblico
          dei  concorsi  e  delle  manifestazioni  ippiche,  Unirelab
          s.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data
          di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono stabilite le modalita' di  trasferimento  delle  quote
          sociali  della  predetta  societa'   al   Ministero   delle
          politiche  agricole  alimentari  e  forestali.  Si  applica
          quanto previsto dall'articolo  4,  comma  3,  del  presente
          decreto. 
                10. A decorrere dal  1°  dicembre  2012,  al  decreto
          legislativo n. 300 del  1999  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a)  all'articolo  57,  comma  1,  le   parole:   «,
          l'agenzia del territorio» sono sostituite  dalle  seguenti:
          «e dei monopoli»; 
                  b) all'articolo 62, comma 1, in fine,  e'  aggiunto
          il  seguente  periodo:  «L'agenzia  delle  entrate  svolge,
          inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64»; 
                  c) all'articolo 63, nella rubrica e  nel  comma  1,
          dopo le parole: «delle dogane» sono inserite  le  seguenti:
          «e dei monopoli»; nel medesimo comma e' aggiunto, in  fine,
          il  seguente  periodo:  «L'agenzia  svolge,   inoltre,   le
          funzioni gia' di competenza  dell'Amministrazione  autonoma
          dei Monopoli di Stato»; 
                  d) all'articolo  64,  sono  apportate  le  seguenti
          modifiche: 
                    1)  nella  rubrica,  le  parole:   «Agenzia   del
          territorio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ulteriori
          funzioni dell'agenzia delle entrate»; 
                    2) al comma 1, le  parole:  «del  territorio  e'»
          sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate e' inoltre»; 
                    3)  ai  commi  3-bis  e  4,   le   parole:   «del
          territorio»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «delle
          entrate». 
                  d-bis) all'articolo 67, comma 3,  secondo  periodo,
          dopo le parole: «pubbliche amministrazioni»  sono  inserite
          le seguenti: «, ferma restando  ai  fini  della  scelta  la
          legittimazione gia' riconosciuta a  quelli  rientranti  nei
          settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,». (291) 
                11. Dall'attuazione del presente articolo non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                12. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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