Legge Ordinaria n. 41 del 19/03/2014 G.U. n.69 del 24 marzo 2014
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola (2157)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 23 gennaio 2014,  n.  3,  recante  disposizioni
temporanee  e  urgenti  in  materia  di  proroga  degli   automatismi
stipendiali del personale della scuola, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 19 marzo 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Giannini,  Ministro  dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione   e    la    pubblica
                                amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Avvertenza: 
              Il  decreto-legge 23 gennaio  2014,  n.   3, e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -
          n. 18 del 23 gennaio 2014. 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione e'  pubblicato  in   questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 34. 
 

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