Legge Ordinaria n. 110 del 14/07/2015 G.U. n.167 del 21 luglio 2015
Senatori CIAMPI ed altri: Istituzione del 'Giorno del dono' (2422)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Repubblica italiana riconosce  il  4  ottobre  di  ogni  anno
«Giorno del dono», al fine di offrire ai cittadini l'opportunita'  di
acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte  e
le attivita' donative possono recare  alla  crescita  della  societa'
italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione
nella quale i valori primari  della  liberta'  e  della  solidarieta'
affermati dalla Costituzione trovano un'espressione  altamente  degna
di essere riconosciuta e promossa. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 

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