Legge Ordinaria n. 175 del 27/10/2015 G.U. n.254 del 31 ottobre 2015
BOCCADUTRI: Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (2799)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  concernenti  la  funzionalita'  della  Commissione   di
  garanzia degli statuti e per la  trasparenza  e  il  controllo  dei
  rendiconti dei partiti politici 
 
  1. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il secondo periodo sono  inseriti  i  seguenti:  «Per  lo
svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge  la  Commissione
puo' altresi' avvalersi di cinque  unita'  di  personale,  dipendenti
della Corte dei conti, addette alle attivita' di revisione, e di  due
unita' di personale, dipendenti da altre  amministrazioni  pubbliche,
esperte nell'attivita' di controllo contabile. I dipendenti di cui al
terzo periodo sono collocati fuori  ruolo  dalle  amministrazioni  di
appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento  economico  lordo
annuo  in  godimento  al  momento  dell'incarico,  ivi   incluse   le
indennita' accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni  di
appartenenza. All'atto del  collocamento  fuori  ruolo  dei  predetti
dipendenti,  e'  reso  indisponibile  per   tutta   la   durata   del
collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione  organica
dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto  di  vista
finanziario»; 
    b) l'ottavo periodo e' sostituito dal seguente:  «Per  la  durata
dell'incarico, i componenti della Commissione  sono  collocati  fuori
ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le  disposizioni
dell'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190». 
  2. Le modalita' per l'effettuazione della verifica  di  conformita'
previste dall'articolo 9, comma  5,  primo  periodo,  della  legge  6
luglio 2012, n. 96, si applicano con riferimento  ai  rendiconti  dei
partiti politici relativi agli esercizi successivi al 2014. 
  3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma  3,  della  legge  6
luglio 2012, n. 96, come modificato dal presente articolo, redige  la
relazione di cui al medesimo articolo  9,  comma  5,  terzo  periodo,
dando applicazione  a  quanto  previsto  dal  comma  2  del  presente
articolo e, limitatamente al controllo effettuato sui rendiconti  dei
partiti politici relativi all'esercizio 2013, l'approva entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  4. Le disposizioni dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge  28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 13, si intendono riferite ai partiti e ai movimenti
politici di cui alla legge  3  giugno  1999,  n.  157,  e  alle  loro
rispettive articolazioni e sezioni territoriali,  a  prescindere  dal
numero dei dipendenti, incluse quelle dotate di  autonomia  legale  e
finanziaria. All'articolo 4,  comma  7,  primo  periodo,  del  citato
decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 13 del 2014, le parole: «, 12 e 16»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e 12» e, al secondo periodo, le parole: «del beneficio  di
cui all'articolo 16, nonche' dei benefici di cui agli articoli  11  e
12, purche' in tale ultimo caso» sono sostituite dalle seguenti: «dei
benefici di cui agli articoli 11 e 12, purche'». La  disposizione  di
cui al secondo periodo si applica a decorrere dalla data  di  entrata
in vigore della citata legge n. 13 del 2014. 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo 9 della legge 6  luglio  2012,
          n.  96  (Norme  in  materia  di  riduzione  dei  contributi
          pubblici in favore dei partiti e  dei  movimenti  politici,
          nonche' misure per garantire la trasparenza e  i  controlli
          dei  rendiconti  dei  medesimi.  Delega  al   Governo   per
          l'adozione di un testo unico  delle  leggi  concernenti  il
          finanziamento dei partiti e dei movimenti  politici  e  per
          l'armonizzazione  del  regime  relativo   alle   detrazioni
          fiscali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del  9
          luglio 2012, come modificato dalla  presente  legge  e'  il
          seguente: 
              "Art. 9.  Misure  per  garantire  la  trasparenza  e  i
          controlli  dei  rendiconti  dei  partiti  e  dei  movimenti
          politici In vigore dal 28 dicembre 2013. - 1. Allo scopo di
          garantire la trasparenza e  la  correttezza  nella  propria
          gestione contabile e finanziaria, i partiti e  i  movimenti
          politici, ivi incluse le liste di candidati che  non  siano
          diretta espressione degli stessi,  che  abbiano  conseguito
          almeno il 2  per  cento  dei  voti  validi  espressi  nelle
          elezioni per il rinnovo della Camera  dei  deputati  ovvero
          che abbiano almeno un  rappresentante  eletto  alla  Camera
          medesima,  al  Senato  della  Repubblica  o  al  Parlamento
          europeo o in un consiglio regionale o  nei  consigli  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, si  avvalgono  di
          una  societa'  di  revisione  iscritta  nell'albo  speciale
          tenuto dalla Commissione nazionale per  le  societa'  e  la
          borsa ai sensi dell'articolo  161  del  testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di
          cui al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e
          successive  modificazioni,  o,  successivamente  alla   sua
          istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto
          legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39.  Il  controllo  della
          gestione contabile e finanziaria puo' essere affidato  alla
          medesima societa' di revisione con un incarico  relativo  a
          tre esercizi consecutivi, rinnovabile  per  un  massimo  di
          ulteriori  tre  esercizi  consecutivi.   La   societa'   di
          revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio  sul
          rendiconto  di  esercizio  dei  partiti  e  dei   movimenti
          politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
          materia. A tale fine verifica nel corso  dell'esercizio  la
          regolare  tenuta   della   contabilita'   e   la   corretta
          rilevazione  dei  fatti   di   gestione   nelle   scritture
          contabili.  Controlla  altresi'  che   il   rendiconto   di
          esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione
          contabili, alle risultanze degli  accertamenti  eseguiti  e
          alle norme che lo disciplinano. 
              2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad  una
          competizione elettorale mediante la  presentazione  di  una
          lista comune di  candidati,  ciascun  partito  e  movimento
          politico   che   abbia   depositato    congiuntamente    il
          contrassegno di lista e' soggetto all'obbligo di  avvalersi
          della societa' di revisione di cui al comma 1. 
              3. E' istituita la Commissione per la trasparenza e  il
          controllo  dei  rendiconti  dei  partiti  e  dei  movimenti
          politici  ,  di  seguito   denominata   «Commissione».   La
          Commissione ha sede presso  la  Camera  dei  deputati,  che
          provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad
          assicurarne   l'operativita'   attraverso   le   necessarie
          dotazioni di personale di segreteria.  Per  lo  svolgimento
          dei compiti ad essa affidati  dalla  legge  la  Commissione
          puo' altresi' avvalersi  di  cinque  unita'  di  personale,
          dipendenti della Corte dei conti, addette alle attivita' di
          revisione, e di due  unita'  di  personale,  dipendenti  da
          altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attivita'  di
          controllo contabile. I dipendenti di cui al  terzo  periodo
          sono  collocati  fuori  ruolo  dalle   amministrazioni   di
          appartenenza  e  beneficiano   del   medesimo   trattamento
          economico   lordo   annuo   in   godimento    al    momento
          dell'incarico,  ivi  incluse  le   indennita'   accessorie,
          corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza.
          All'atto  del  collocamento  fuori   ruolo   dei   predetti
          dipendenti, e' reso indisponibile per tutta la  durata  del
          collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione
          organica dell'amministrazione di  appartenenza  equivalente
          dal punto di vista finanziario. La Commissione e'  composta
          da cinque  componenti,  di  cui  uno  designato  dal  Primo
          presidente della Corte di  cassazione,  uno  designato  dal
          Presidente del Consiglio  di  Stato  e  tre  designati  dal
          Presidente della Corte dei conti. Tutti i  componenti  sono
          scelti   fra   i   magistrati   dei    rispettivi    ordini
          giurisdizionali con qualifica non  inferiore  a  quella  di
          consigliere di cassazione o equiparata. La  Commissione  e'
          nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi
          del presente comma, con atto congiunto dei  Presidenti  del
          Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il  medesimo  atto
          e'  individuato  tra  i  componenti  il  Presidente   della
          Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti  della
          Commissione non e' corrisposto alcun compenso o  indennita'
          per l'attivita' prestata ai sensi della presente legge. Per
          la durata dell'incarico,  i  componenti  della  Commissione
          sono  collocati  fuori  ruolo  dalle   amministrazioni   di
          appartenenza,  secondo  le  disposizioni  dell'articolo  1,
          commi 66 e 68, della legge 6  novembre  2012,  n.  190.  Il
          mandato dei componenti della Commissione e' di quattro anni
          ed e' rinnovabile una sola volta. 
              4. La Commissione effettua il controllo di  regolarita'
          e  di  conformita'  alla  legge  del  rendiconto   di   cui
          all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n.  2,  come  da
          ultimo modificato dal presente  articolo,  e  dei  relativi
          allegati, nonche' di ottemperanza alle disposizioni di  cui
          alla presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni
          anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei  partiti  e
          dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il  2
          per cento dei voti validi espressi nelle  elezioni  per  il
          rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno
          un rappresentante eletto alla Camera medesima o  al  Senato
          della Repubblica o al Parlamento europeo o in un  consiglio
          regionale o nei consigli delle province autonome di  Trento
          e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il
          rendiconto e i relativi allegati previsti  dall'articolo  8
          della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato
          dal  presente  articolo,  concernenti   ciascun   esercizio
          compreso, in  tutto  o  in  parte,  nella  legislatura  dei
          predetti organi. Unitamente agli atti  di  cui  al  secondo
          periodo del presente comma, sono trasmessi alla Commissione
          la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto
          dalla societa' di revisione di cui al comma 1 del  presente
          articolo, nonche' il verbale di approvazione del rendiconto
          medesimo da parte  del  competente  organo  del  partito  o
          movimento politico. In  caso  di  partecipazione  in  forma
          aggregata  ad  una  competizione  elettorale  mediante   la
          presentazione di una lista  comune  di  candidati,  ciascun
          partito  e  movimento   politico   che   abbia   depositato
          congiuntamente il contrassegno di lista  e'  soggetto  agli
          obblighi di cui al presente comma. 
              5.  Nello  svolgimento  della  propria  attivita',   la
          Commissione effettua  il  controllo  anche  verificando  la
          conformita' delle spese effettivamente  sostenute  e  delle
          entrate percepite  alla  documentazione  prodotta  a  prova
          delle stesse. A tal fine, entro il  15  febbraio  dell'anno
          successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita
          i partiti e i  movimenti  politici  interessati  a  sanare,
          entro  e  non  oltre  il  31  marzo   seguente,   eventuali
          irregolarita' contabili da essa riscontrate.  Entro  e  non
          oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva
          una relazione in cui esprime il giudizio di  regolarita'  e
          di conformita' alla legge, di  cui  al  primo  periodo  del
          comma 4. La relazione e' trasmessa ai Presidenti del Senato
          della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano
          la  pubblicazione  nei  siti  internet   delle   rispettive
          Assemblee. 
              (Omissis).". 
              - Il testo dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge
          28 dicembre 2013, n. 149,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e' il seguente: 
              "Art. 16. Estensione ai partiti e ai movimenti politici
          delle disposizioni in materia di trattamento  straordinario
          di integrazione salariale e relativi obblighi  contributivi
          nonche' in materia di contratti di solidarieta'  In  vigore
          dal 27 febbraio 2014. 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2014,  ai  partiti  e  ai
          movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157,
          e  successive  modificazioni,  e   alle   loro   rispettive
          articolazioni e sezioni  territoriali,  a  prescindere  dal
          numero dei dipendenti, sono estese, nei limiti di spesa  di
          cui al comma 2, le disposizioni in materia  di  trattamento
          straordinario  di  integrazione  salariale  e  i   relativi
          obblighi contributivi, nonche' la disciplina in materia  di
          contratti  di  solidarieta'  di  cui  al  decreto-legge  30
          ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 19 dicembre 1984, n. 863.". 
              La legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in  materia
          di rimborso delle  spese  per  consultazioni  elettorali  e
          referendarie e abrogazione delle  disposizioni  concernenti
          la  contribuzione  volontaria  ai   movimenti   e   partiti
          politici) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del
          1999. 
              -  Il  testo  dell'articolo  4,  comma  7,  del  citato
          decreto-legge   n.   149   del   2013,   convertito,    con
          modificazioni , dalla legge n. 13 del 2014, come modificato
          dalla presente legge e' il seguente: 
              "Art. 4. Registro  dei  partiti  politici  che  possono
          accedere ai benefici previsti dal presente decreto. - 1. Ai
          fini  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  3,  il   legale
          rappresentante del partito politico e' tenuto a trasmettere
          copia autentica  dello  statuto  alla  Commissione  di  cui
          all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n.  96,
          la  quale  assume  la  denominazione  di  «Commissione   di
          garanzia degli statuti e per la trasparenza e il  controllo
          dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata
          «Commissione». 
              2. La Commissione, verificata la presenza nello statuto
          degli   elementi   indicati   all'articolo    3,    procede
          all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da  essa
          tenuto, dei partiti  politici  riconosciuti  ai  sensi  del
          presente decreto. 
              3. Qualora lo statuto non sia  ritenuto  conforme  alle
          disposizioni di cui all'articolo 3, la  Commissione,  anche
          previa  audizione  di  un  rappresentante   designato   dal
          partito,   invita   il   partito,   tramite    il    legale
          rappresentante, ad apportare le modifiche  necessarie  e  a
          depositarle, in  copia  autentica,  entro  un  termine  non
          prorogabile che non puo' essere inferiore a  trenta  giorni
          ne' superiore a sessanta giorni. 
              3-bis. Qualora le  modifiche  apportate  ai  sensi  del
          comma 3 non siano ritenute conformi  alle  disposizioni  di
          cui all'articolo 3 o il termine di cui al  citato  comma  3
          non sia rispettato, la Commissione nega, con  provvedimento
          motivato, l'iscrizione al  registro  di  cui  al  comma  2.
          Contro il provvedimento di diniego e'  ammesso  ricorso  al
          giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla
          comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione
          di copia integrale del provvedimento stesso. 
              4. Ogni modifica dello statuto deve  essere  sottoposta
          alla Commissione secondo la procedura di  cui  al  presente
          articolo. 
              5. Lo  statuto  dei  partiti  politici  e  le  relative
          modificazioni sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale,
          entro un mese, rispettivamente, dalla  data  di  iscrizione
          nel registro di  cui  al  comma  2  ovvero  dalla  data  di
          approvazione delle modificazioni. 
              6. I partiti politici costituiti alla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto, nonche' quelli cui dichiari
          di fare riferimento un gruppo  parlamentare  costituito  in
          almeno una delle Camere secondo  le  norme  dei  rispettivi
          regolamenti,  ovvero  una  singola  componente  interna  al
          Gruppo misto sono tenuti all'adempimento di cui al comma  1
          entro dodici mesi dalla medesima data. 
              7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui  al
          comma 2 sono condizioni  necessarie  per  l'ammissione  dei
          partiti  politici  ai  benefici   ad   essi   eventualmente
          spettanti ai sensi degli articoli  11  e  12  del  presente
          decreto. Nelle more della scadenza del termine  di  cui  al
          comma 6, i partiti  costituiti  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, nonche' quelli cui dichiari di
          fare  riferimento  un  gruppo  parlamentare  costituito  in
          entrambe  le  Camere  secondo  le  norme   dei   rispettivi
          regolamenti, possono comunque usufruire dei benefici di cui
          all'articolo  11  e  12,  purche'  siano  in  possesso  dei
          requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10. 
              8. Il registro di cui al comma  2  e'  consultabile  in
          un'apposita  sezione  del  sito  internet   ufficiale   del
          Parlamento italiano.  Nel  registro  sono  evidenziate  due
          separate  sezioni,  recanti   l'indicazione   dei   partiti
          politici   che   soddisfano    i    requisiti    di    cui,
          rispettivamente, alla lettera a)  e  alla  lettera  b)  del
          comma 1 dell'articolo 10.". 

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