Legge Ordinaria n. 226 del 23/11/2016 G.U. n.285 del 06 dicembre 2016
VENITTELLI ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia (3651)
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, le parole: «nonche' degli interessi, calcolati sulla base  delle
disposizioni di cui al Capo V del regolamento (CE) n. 794/2004  della
Commissione del 21 aprile 2004, maturati dalla  data  in  cui  si  e'
fruito dell'agevolazione e sino alla  data  del  recupero  effettivo»
sono sostituite dalle seguenti: «nonche', con effetto dalla  data  di
percezione  degli  aiuti,   degli   interessi   semplici,   calcolati
annualmente al  tasso  stabilito  dall'articolo  5,  comma  2,  della
decisione  2000/394/CE  della  Commissione,  del  25  novembre  1999,
maturati dalla data in cui si e' fruito dell'agevolazione  fino  alla
data dell'effettivo recupero». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 23 novembre 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art.  1,  comma  354,  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge  di
          stabilita' 2013), pubblicata nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  29  dicembre  2012,   n.   302,   come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «354. Qualora  dall'attivita'  istruttoria  di  cui  ai
          commi 351, 352 e 353, anche a seguito del parere  acquisito
          dall'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  ai
          sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sia
          emersa  o  sia  presunta  l'idoneita'  dell'agevolazione  a
          falsare o a minacciare  la  concorrenza  e  incidere  sugli
          scambi comunitari, l'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale  notifica  alle  imprese   provvedimento   motivato
          contenente l'avviso di addebito  di  cui  all'art.  30  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  recante
          l'intimazione di pagamento delle somme corrispondenti  agli
          importi non versati per effetto del regime  agevolativo  di
          cui al comma  351,  nonche',  con  effetto  dalla  data  di
          percezione degli aiuti, degli interessi semplici, calcolati
          annualmente al tasso stabilito dall'art. 5, comma 2,  della
          decisione 2000/394/CE della Commissione,  del  25  novembre
          1999,  maturati  dalla   data   in   cui   si   e'   fruito
          dell'agevolazione fino alla data dell'effettivo recupero.». 

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