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Legge Ordinaria n. 107 del 12/07/2017 G.U. n.162 del 13 luglio 2017
Senatori MARTELLI ed altri; senatori MUSSINI ed altri; senatori DE PIN ed altri; senatori BUEMI ed altri; senatori PAOLO ROMANI ed altri; senatori BONFRISCO ed altri; senatori MARCUCCI ed altri; senatori DE PETRIS ed altri; senatori GIROTTO ed altri; senatori LUCIDI ed altri; senatori TOSATO ed altri; senatori DE PIN ed altri; senatori MOLINARI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (4410)
Senatori MARTELLI ed altri; senatori MUSSINI ed altri; senatori DE PIN ed altri; senatori BUEMI ed altri; senatori PAOLO ROMANI ed altri; senatori BONFRISCO ed altri; senatori MARCUCCI ed altri; senatori DE PETRIS ed altri; senatori GIROTTO ed altri; senatori LUCIDI ed altri; senatori TOSATO ed altri; senatori DE PIN ed altri; senatori MOLINARI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (4410)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione e durata 1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori, di seguito denominata «Commissione». 2. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione e comunque entro la fine della XVII legislatura. 3. La Commissione presenta alle Camere una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 82 della Costituzione: «Art. 82 (Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su materie di pubblico interesse). - A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorita' giudiziaria.».
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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