Novità: Scacchi - una partita tra campioni scelta a caso
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Legge Ordinaria n. 127 del 25/07/2017 G.U. n.193 del 19 agosto 2017
CIRIELLI e TOTARO; CATANOSO GENOESE; MONGIELLO ed altri; OLIVERIO ed altri; RUSSO e FAENZI; CAON ed altri; CATANOSO GENOESE: Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (55-341-440-741-761-1125-1399-B)
CIRIELLI e TOTARO; CATANOSO GENOESE; MONGIELLO ed altri; OLIVERIO ed altri; RUSSO e FAENZI; CAON ed altri; CATANOSO GENOESE: Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (55-341-440-741-761-1125-1399-B)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui agli articoli 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonche' a fini di tutela e valorizzazione della biodiversita' agraria, promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici. 2. Ai fini della presente legge, per agrumeti caratteristici si intendono quelli aventi particolare pregio varietale paesaggistico, storico e ambientale, situati in aree vocate alla coltivazione di specie agrumicole nelle quali particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche specifiche strettamente connesse alla peculiarita' del territorio d'origine.
N O T E Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 9 della Costituzione, e' il seguente: «Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.». - Il testo dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e' il seguente: «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (Omissis); s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.». - La versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 115 del 9 maggio 2008. - La legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2006, n. 16, supplemento ordinario.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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