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Legge Ordinaria n. 161 del 17/10/2017 G.U. n.258 del 04 novembre 2017
GADDA ed altri; PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE; GARAVINI ed altri; VECCHIO ed altri; BINDI ed altri; BINDI ed altri; FORMISANO: Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B)
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                        Soggetti destinatari 
 
  1. All'articolo 4, comma 1, del  codice  delle  leggi  antimafia  e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011,  n.  159,  e  successive  modificazioni,  di  seguito
denominato «decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159»,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale»; 
    b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      «d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo  51,
comma 3-quater, del codice  di  procedura  penale  e  a  coloro  che,
operanti  in  gruppi  o  isolatamente,   pongano   in   essere   atti
preparatori, obiettivamente rilevanti,  ovvero  esecutivi  diretti  a
sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di  uno  dei
reati previsti dal capo I del titolo  VI  del  libro  II  del  codice
penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello
stesso codice, nonche' alla commissione dei reati  con  finalita'  di
terrorismo  anche  internazionale  ovvero  a  prendere  parte  ad  un
conflitto in territorio estero a sostegno  di  un'organizzazione  che
persegue le finalita' terroristiche di  cui  all'articolo  270-sexies
del codice penale»; 
    c)  alla  lettera  f),  dopo  le   parole:   «atti   preparatori,
obiettivamente  rilevanti,»  sono  inserite  le   seguenti:   «ovvero
esecutivi»; 
    d) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: 
      «i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di  cui  all'articolo
640-bis o del delitto di cui  all'articolo  416  del  codice  penale,
finalizzato alla commissione  di  taluno  dei  delitti  di  cui  agli
articoli 314, primo comma, 316,  316-bis,  316-ter,  317,  318,  319,
319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice; 
      i-ter) ai soggetti indiziati del delitto  di  cui  all'articolo
612-bis del codice penale». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4. (Soggetti destinatari). - 1.  I  provvedimenti
          previsti dal presente capo si applicano: 
                a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di
          cui all'articolo 416-bis c.p.; 
                b) ai soggetti indiziati di uno  dei  reati  previsti
          dall'articolo 51, comma  3-bis,  del  codice  di  procedura
          penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies,
          comma  1,  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356, o del delitto di cui all'articolo  418  del  codice
          penale; 
                c) ai soggetti di cui all'articolo 1; 
                d)  agli  indiziati  di  uno   dei   reati   previsti
          dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice  di  procedura
          penale e a coloro che, operanti in gruppi  o  isolatamente,
          pongano  in   essere   atti   preparatori,   obiettivamente
          rilevanti,   ovvero   esecutivi   diretti   a    sovvertire
          l'ordinamento dello Stato, con la commissione  di  uno  dei
          reati previsti dal capo I del titolo VI del  libro  II  del
          codice penale o dagli articoli 284,  285,  286,  306,  438,
          439,  605  e  630  dello  stesso   codice,   nonche'   alla
          commissione dei reati con  finalita'  di  terrorismo  anche
          internazionale ovvero a prendere parte ad un  conflitto  in
          territorio  estero  a  sostegno  di  un'organizzazione  che
          persegue le finalita'  terroristiche  di  cui  all'articolo
          270-sexies del codice penale; 
                e) a coloro che abbiano fatto parte  di  associazioni
          politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n.
          645, e nei confronti dei  quali  debba  ritenersi,  per  il
          comportamento successivo, che  continuino  a  svolgere  una
          attivita' analoga a quella precedente; 
                f)  a   coloro   che   compiano   atti   preparatori,
          obiettivamente rilevanti,  ovvero  esecutivi  diretti  alla
          ricostituzione del partito fascista ai sensi  dell'articolo
          1  della  legge  n.  645  del  1952,  in  particolare   con
          l'esaltazione o la pratica della violenza; 
                g) fuori dei casi indicati nelle lettere  d),  e)  ed
          f), siano stati condannati per  uno  dei  delitti  previsti
          nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli  articoli  8  e
          seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e  successive
          modificazioni,  quando  debba  ritenersi,   per   il   loro
          comportamento successivo, che siano proclivi  a  commettere
          un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera
          d); 
                h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei
          reati indicati nelle lettere  precedenti.  E'  finanziatore
          colui il quale fornisce  somme  di  denaro  o  altri  beni,
          conoscendo lo scopo cui sono destinati; 
                i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o
          persone che hanno preso parte attiva,  in  piu'  occasioni,
          alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della
          legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonche' alle  persone  che,
          per il loro comportamento,  debba  ritenersi,  anche  sulla
          base della partecipazione in piu' occasioni  alle  medesime
          manifestazioni, ovvero  della  reiterata  applicazione  nei
          loro confronti del divieto previsto dallo stesso  articolo,
          che sono dediti alla commissione di reati  che  mettono  in
          pericolo  l'ordine  e   la   sicurezza   pubblica,   ovvero
          l'incolumita' delle persone in occasione o  a  causa  dello
          svolgimento di manifestazioni sportive; 
                i-bis) ai  soggetti  indiziati  del  delitto  di  cui
          all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo  416
          del codice penale, finalizzato alla commissione  di  taluno
          dei delitti di cui agli articoli  314,  primo  comma,  316,
          316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,  320,
          321, 322 e 322-bis del medesimo codice; 
                i-ter) ai  soggetti  indiziati  del  delitto  di  cui
          all'articolo 612-bis del codice penale.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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