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Legge Ordinaria n. 212 del 20/12/2017 G.U. n.4 del 05 gennaio 2018
SANTERINI ed altri: Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità (2019)
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Repubblica, in  conformita'  alla  dichiarazione  scritta  n.
3/2012 sul  sostegno  all'istituzione  di  una  Giornata  europea  in
memoria dei Giusti, approvata dal Parlamento  europeo  il  10  maggio
2012, riconosce il 6 marzo come «Giornata dei Giusti  dell'umanita'»,
dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti,  in  ogni
tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite  umane,  si
sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi  e  hanno
difeso  la  dignita'  della  persona  rifiutando   di   piegarsi   ai
totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani. 
  2. La Giornata dei Giusti dell'umanita', di  cui  al  comma  1,  e'
considerata solennita' civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27
maggio 1949, n. 260. Essa  non  determina  riduzioni  dell'orario  di
lavoro negli uffici pubblici ne', qualora  cada  in  giorno  feriale,
costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario  per  le
scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2  e  3  della
legge 5 marzo 1977, n. 54. 
  3. In  occasione  della  Giornata  dei  Giusti  dell'umanita',  gli
istituti scolastici di  ogni  ordine  e  grado  possono  organizzare,
nell'ambito del normale orario scolastico, iniziative  mirate  a  far
conoscere ai giovani  le  storie  di  vita  dei  Giusti,  a  renderli
consapevoli di come ogni persona debba ritenersi chiamata  in  causa,
in ogni tempo e in ogni luogo, contro l'ingiustizia, a  favore  della
dignita' e dei diritti umani, in difesa del valore della verita'.  Il
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  con
proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, stabilisce le  modalita'  di  attuazione
della presente legge. 
  4.  In  occasione  della   Giornata   dei   Giusti   dell'umanita',
nell'ambito   delle   proprie   disponibilita'   di   bilancio,    le
amministrazioni e gli enti  pubblici  possono  promuovere  iniziative
pubbliche presso i Giardini dei Giusti, ove gia' esistenti, ovvero la
loro creazione, nonche'  in  luoghi  di  richiamo  simbolico  per  la
comunita' per il loro carattere storico, architettonico, ambientale o
paesaggistico, aperti al pubblico utilizzo. Tali spazi possono essere
individuati anche in parchi e giardini gia'  esistenti  e  in  alberi
gia' piantumati, attraverso l'intitolazione  ufficiale  e  la  dedica
pubblica. Le amministrazioni e gli  enti  di  cui  al  primo  periodo
promuovono inoltre convegni,  incontri  e  dibattiti,  favoriscono  e
patrocinano la realizzazione di studi sul tema. 
  5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 20 dicembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'art. 3 della legge 27  maggio  1949,  n.
          260  (Disposizioni  in  materia  di  ricorrenze   festive),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124: 
              «Art. 3. - Sono  considerate  solennita'  civili,  agli
          effetti  dell'orario  ridotto  negli  uffici   pubblici   e
          dell'imbandieramento  dei  pubblici  edifici,  i   seguenti
          giorni: 
                l'11 febbraio: anniversario  della  stipulazione  del
          Trattato e del Concordato con la Santa Sede; 
                il  28  settembre:  anniversario  della  insurrezione
          popolare di Napoli.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della  legge
          5 marzo 1977, n. 54  (Disposizioni  in  materia  di  giorni
          festivi.), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  7  marzo
          1977, n. 63: 
              «Art. 2. - Le solennita' civili previste dalla legge 27
          maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo  1958,  n.  132,
          non  determinano  riduzioni  dell'orario  di  lavoro  negli
          uffici pubblici. 
              E' fatto divieto di consentire  negli  uffici  pubblici
          riduzioni dell'orario di lavoro che non  siano  autorizzate
          da norme di legge.». 
              «Art. 3. - Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2,
          che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni  di
          vacanza ne' possono comportare riduzione di orario  per  le
          scuole di ogni ordine e grado.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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